Il danno biologico è attualmente liquidato con criteri differenti a seconda che la percentuale di danno sia inferiore o superiore al 9% (c.d. lesioni micropermanenti e macropermanenti).
Nel primo caso (lesioni valutate fino al 9%), trova applicazione –per i sinistri verificatisi successivamente all’entrata in vigore della L. 189/2012- la Tabella delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra uno e nove punti di invalidità, prevista all’art. 139 Cod. Ass. e predisposta con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (gli importi per la liquidazione del danno biologico 2016-2017 sono stati aggiornati con il D.M. del 19 luglio 2016).
Nel secondo caso (lesioni con percentuale di danno superiore al 9%), non esistendo ancora la Tabella prevista nell’art. 138 Cod. Ass. (che dovrebbe essere utilizzata, in forza del disposto dell’art. 3, comma III L. 189/2012, per la liquidazione delle lesioni macropermanenti), continuano a trovare applicazione le c.d. Tabelle del Tribunale di Milano (predisposte dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano).
In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito che, per la liquidazione del danno biologico, i giudici di merito devono applicare le Tabelle del Tribunale di Milano (Cass. Sent. n.12408/2011 e Sent. 20895/2015).
L’applicazione delle predette tabelle serve a garantire ai danneggiati, in tutta la nazione, un criterio univoco di valutazione del danno alla salute.
In particolare la Suprema Corte, nelle sue pronunce, ha ripetutamente affermato che “nella liquidazione del danno biologico, l’adozione della regola equitativa ex art 1226 c.c. deve garantire sia una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici Giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C. in applicazione dell’art 3 Cost. riconosce la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. – salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono” (Così Cass. n. 12408/2011; Cass. n. 14402/11; Cass. n. 19376/2012; Cass. n. 4447/2014).
Il suddetto principio costituisce uno dei capisaldi della giurisprudenza di legittimità e la Suprema Corte lo ha ribadito in innumerevoli sentenze (Cass. n. 10263/2015; Cass. n. 20895/15; Cass. n. 2167/16; Cass. n. 4025/16; Cass. n. 8045/16; Cass 9367/16; Cass. n. 9556/16) precisando -altresì- come la mancata adozione delle Tabelle di Milano, integri violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizione di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.
Anche la Corte d’Appello di Roma (C.d.A Roma n. 36/2014), ha riconosciuto la “vocazione nazionale” delle Tabelle di Milano, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa e ad evitare ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’art. 3 Cost., comma 2.
La rilevanza delle c.d. Tabelle di Milano sembra essere stata infine riconosciuta anche dal Legislatore che, nel marzo 2017, ha avviato l’iter per l’approvazione di un d.d.l. finalizzato all’inserimento nelle Disp. Att. del Codice Civile proprio delle Tabelle predisposte dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
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