SENTENZA CASS. CIV SEZ. III N. 13919/2016
La sentenza in argomento esplora l’ambito applicativo dell’art. 2045 cod. civ. nel caso in cui venga effettuato, presso una struttura ospedaliera, un intervento chirurgico in regime di urgenza.
Lo stato di necessità è una clausola di esclusione della responsabilità che trova applicazione quando sussiste la necessità concreta di salvare sé stessi o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. I giudici della Suprema Corte formulano il principio di diritto secondo cui la norma richiamata trova applicazione allorquando un soggetto si venga a trovare fortuitamente in una circostanza che non può governare poiché gli è del tutto preclusa la possibilità di prevedere l’evento per fronteggiarla.
La struttura ospedaliera invece, anche se effettua un intervento chirurgico urgente, non opera in stato di necessità e pertanto deve attenersi al rispetto delle ordinarie regole di prudenza, diligenza e perizia. Ne consegue che, in caso di danno ingiusto patito dal paziente, essa non potrà invocare di avere agito in stato di necessità.
In particolare, la Corte di Cassazione precisa che solo nel caso in cui un soggetto venga a trovarsi fortuitamente -a prescindere dalla sua volontà e dalla sua possibilità di esercitare un controllo sulla situazione in atto- nell’imprevista e imprevedibile circostanza di dovere salvare se stesso o altre persone dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, le sue scelte non sono sanzionabili in base ai canoni della responsabilità civile.
L’elemento della imprevedibilità però –precisa ancora la Suprema Corte- non può essere integrato dalla mera necessità di eseguire, sul paziente ricoverato in ospedale, un intervento chirurgico in regime di urgenza necessario a salvargli la vita. Tale situazione, infatti, non è nemmeno lontanamente assimilabile a quella del medico che deve agire trovandosi al di fuori della struttura sanitaria e senza avere la possibilità di raggiungere quest’ultima.
Dunque, se l’intervento chirurgico non programmato avviene all’interno della struttura di cura a ciò deputata e quindi professionalmente organizzata proprio, tra l’altro, per poter affrontare interventi d’urgenza, lo stato di necessità non è configurabile, perché l’urgenza stessa deve necessariamente essere prevista e programmata e al suo verificarsi scatta o deve scattare l’adozione di specifici protocolli. Anzi, per i giudici della Suprema Corte fra i compiti di una struttura ospedaliera organizzata ed operante sul territorio vi è proprio quello della programmazione, ai fini dell’adeguata gestione attraverso idonei protocolli, delle situazioni di emergenza.
Ne consegue, per la struttura sanitaria, l’inapplicabilità dell’art. 2045 cod. civ. e l’applicazione delle ordinarie regole di ripartizione dell’onere probatorio in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Legal Team Sanasanitas
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