Risarcimento del danno non patrimoniale: La Corte di Cassazione chiarisce i requisiti per i nipoti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7743 del 2020, chiarisce che affinché i nipoti possano ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio in conseguenza del decesso del nonno per colpa medica non è necessario il requisito della convivenza con la vittima.
In corso di causa è indispensabile provare l’effettiva consistenza del rapporto parentale e quindi accertare il solido e duraturo rapporto di relazione familiare che si è spezzato con l’evento infausto. La prova solitamente si fornisce tramite testimonianze delle persone che sono a diretta conoscenza del rapporto affettivo tra il nonno e i nipoti.
Come affermato dalla Corte, infatti, “il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Tutela dell’integrità familiare: La decisione della Corte di Cassazione sul rapporto nonni-nipoti
La ratio della decisione si fonda sul principio della tutela dell’integrità familiare e della rete di relazioni affettive che si creano e si fortificano all’interno della famiglia. In tali termini si erano già pronunciate la Corte di legittimità nell’anno 2013 ed anche la Corte di Cassazione penale riguardo alla legittimazione dei nonni, per la quale non sarebbe necessario il requisito della convivenza.
Più in generale si è ritenuto, nell’ambito dell’art. 29 Cost., di ritenere non condivisibile la limitazione della “società naturale” all’ambito ristretto della sola “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Il Giudice nel liquidare il quantum del risarcimento dovrà prendere in esame le risultanze della prova testimoniale al fine di valutare, in maniera specifica, il profilo della specificità o genericità delle dichiarazioni testimoniali, quello della attendibilità delle stesse, della provenienza delle fonti di prova e della eventuale contraddittorietà. All’esito di tali valutazioni doverose, provvederà a definire l’ampiezza e la profondità del pregiudizio per la scomparsa del familiare deceduto.
Legal Team Sanasanitas