Il principio del consenso informato trova le sue fonti normative negli artt. 32 e 13 della Costituzione. In forza di tali disposizioni, “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” in ragione anche dell’inviolabilità della libertà personale.
Costituisce un principio di diritto consolidato -e più che mai attuale- quello secondo cui nessuna persona cosciente e capace può essere sottoposta ad un qualsiasi trattamento sanitario contro o senza la sua volontà.
Ogni trattamento diagnostico e terapeutico e, più in generale qualsivoglia intervento medico, non può essere effettuato se non con il valido consenso dell’avente diritto e previa idonea e completa informazione circa il trattamento da eseguire ed i rischi che potrebbero conseguire dalla sua esecuzione.
La prestazione dell’attività medica trova pertanto fondamento nel consenso informato del malato.
Di conseguenza, anche l’informazione data al paziente costituisce parte integrante della prestazione medica e diviene essa stessa una prestazione sanitaria, al pari dell’accertamento diagnostico e dell’intervento terapeutico.
E’ valido il consenso consapevole, informato e attuale.
Per raccogliere un valido consenso è quindi indispensabile che il medico abbia fornito all’interessato una esaustiva e facilmente comprensibile informativa. Solo così il paziente può scegliere liberamente se sottoporsi oppure no a un determinato trattamento sanitario.
L’informativa deve essere altresì attuale: il consenso, pertanto, è richiesto al paziente in un momento di poco antecedente alla esecuzione del trattamento sanitario. Al malato, infine, devono essere specificate le possibili alternative terapeutiche e i possibili benefici nonché le tecniche e i materiali impiegati e le possibili complicanze.
Tali principi sono stati ribaditi nella sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE n.10414 del 20 maggio 2016.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’”id quod plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo.
L’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi.
Legal Team Sanasanitas