Liquidazione del danno alla persona lesa: Il principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte
La Suprema Corte, con ordinanza del 2019 (n. 16592), ribadisce il principio di diritto secondo cui la liquidazione del danno alla persona lesa e successivamente deceduta, anche per causa diversa dall’evento lesivo, deve essere rapportata alla durata della vita effettiva e non su quella media prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano (parametrata alla vita media).
La consolidata giurisprudenza della S.C. ritiene che la determinazione del danno biologico che gli eredi richiedono “iure successionis” -nel caso in cui la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno, per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere- va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva (Cass., 3 n. 10980 del 09/08/2001, Rv. 548927; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 24/10/2007, Rv. 599941; Sez. 3, Sentenza n. 23739 del 14/11/2011, Rv. 620529).
Processi civili in appello: L’effetto moltiplicatore della liquidazione del danno secondo il principio di diritto
La ratio del principio si basa, verosimilmente, sul criterio equitativo a cui il giudice deve fare riferimento per la liquidazione del risarcimento. Invero, però, la legge e/o le tabelle giurisprudenziali nulla dicono in proposito (e, cioè, in riferimento al caso del danneggiato che decede nel corso del processo per una causa indipendente dall’evento lesivo, con successiva costituzione in giudizio dei suoi eredi): l’effetto pratico -controproducente- che potrebbe verificarsi, a parere dello scrivente, è l’utilizzo strumentale dell’azione giudiziaria in sede di appello, da parte del soggetto debitore (solitamente Assicurazioni, Aziende Ospedaliere o P.A.) anche al fine di sfruttare il decorrere del tempo e la cronica lentezza processuale, confidando così sull’evento infausto (specie se il danneggiato avvia il processo già in età avanzata).
L’applicazione pratica del predetto principio di diritto nel nostro ordinamento potrebbe avere quindi un effetto moltiplicatore dei processi civili in appello, anche nei casi in cui il diritto al risarcimento del danno in favore del soggetto leso è stato accertato e liquidato nel processo civile di primo grado.
Legal Team Sanasanitas