Poteri e limiti dell’ausiliario del giudice: punti chiave dalla sentenza della Corte di Cassazione
Con la pubblicazione della sentenza n. 31886/19 della Corte di Cassazione (Sez. III) si coglie l’occasione per fare il punto sui poteri e limiti dell’ausiliario del giudice.
In sede giudiziaria è bene che il consulente conosca e domini i principi di diritto che regolano i lavori peritali. Il ctu, è bene ricordarlo, viene nominato nell’ambito del processo per dare risposta ai quesiti formulati dal giudice affinché possa portare nel processo il dato tecnico/scientifico utile alla sua decisione.
La pubblicazione della recente sentenza della terza sezione della Suprema Corte ci dà l’opportunità di ribadire i seguenti principi di diritto.
- 1. il c.t.u. non può indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti;
- 2. il c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, nè acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali;
- 3. il c.t.u. può acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti;
- 4. i principi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, nè per acquiescenza delle parti;
- 5. la nullità della consulenza, derivante dall’avere il c.t.u. violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata dall’acquiescenza delle parti ed è rilevabile d’ufficio.
Limiti dell’indagine del CTU: chiarezza dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione
La S.C. prende in esame i limiti del potere di indagine del ctu chiarendo che egli non può indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, non può acquisire «di sua iniziativa la prova dei fatti costituitivi della domanda o dell’eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costituivo della domanda o dell’eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali».
Consulenza tecnica nel processo: principi irrinunciabili e nullità rilevabile d’ufficio
Il CTU può acquisire da terzi solo la prova di fatti tecnici accessori e secondari, «oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti». Tali principi affermati dal Collegio non sono derogabili per ordine del giudice e neanche per acquiescenza delle parti ed inoltre «la nullità della consulenza, derivante dall’avere il CTU violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata dall’acquiescenza delle parti ed è rilevabile d’ufficio».
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Legal Team Sanasanitas