SENTENZA CORTE DI CASS. N. 3136 DEL 7 FEBBRAIO 2017
Il paziente che, a causa di una errata prestazione sanitaria, va incontro ad una accelerazione nella progressione della patologia di cui soffre, ha diritto ad essere risarcito perché -statuisce la Corte di Cassazione- anche in relazione al bene “salute” vale il principio già sancito con riferimento al bene “vita”: il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso ma anche tra fatto ed accelerazione dell’evento.
Pertanto, non può essere invocata dalla struttura sanitaria responsabile, come esimente, la circostanza che il paziente sarebbe comunque andato incontro –a causa della sua patologia- al medesimo esito, sebbene in tempi più lunghi: anche l’anticipazione dell’evento pregiudizievole, infatti, costituisce un illecito.
In particolare, il Giudice di legittimità ha formulato il seguente principio di diritto:
Come affermato da questa Corte rispetto all’evento morte, con considerazioni che valgono non solo per il bene-vita ma anche per il bene-salute, il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso, ma anche tra fatto ed accelerazione dell’evento; sicché per escludere il nesso di causalità, in relazione alla lesione del bene “vita”, e’ necessario non solo che il fatto non abbia generato l’evento letale, ma anche che non l’abbia minimamente accelerato, costituendo pregiudizio anche la privazione del fattore “tempo” (Cass. 27 novembre 2012, n. 20996; 10 maggio 2000, n. 5962).
Quindi, secondo la Suprema Corte, costituisce un pregiudizio risarcibile pure la privazione del fattore “tempo”, cioè l’avere anticipato un evento che si sarebbe comunque verificato. Il medico e/o la struttura sanitaria, per andare esenti da responsabilità, non solo non dovranno avere causato l’evento dannoso ma non lo dovranno nemmeno avere minimamente accelerato. Viceversa, nel caso in cui la condotta medica abbia effettivamente accelerato l’evento pregiudizievole, sussiste la responsabilità e il conseguente obbligo risarcitorio in favore del paziente.
Legal Team Sanasanitas
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