In caso di evento dannoso nosocomiale, è necessario distinguere le diverse responsabilità che possono concorrere alla sua realizzazione.
La condotta inadempiente del medico, infatti, può inserirsi in un contesto più ampio in cui anche la prestazione sanitaria fornita dall’ospedale è stata deficitaria.
E’ possibile, quindi, che sussista anche la responsabilità della struttura ospedaliera, in virtù del rapporto che si instaura fra il nosocomio ed il paziente (c.d. contratto di spedalità).
Tale fattispecie contrattuale, ha ricevuto una nuova e legale configurazione a seguito della recente L. n. 24 dell’8.3.2017, che cristallizza definitivamente il principio della responsabilità diretta della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata.
Da ciò si ricava che la struttura sanitaria risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 Cod. civ., delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvale nell’adempimento della propria obbligazione, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa. Pertanto, viene sancita l’autonoma responsabilità della struttura pubblica e/o privata, la quale può concorrere con la responsabilità del singolo medico convenuto.
Invece, non potrà essere addebitata alcuna responsabilità al medico per gli errori che non gli sono propri, non sussistendo -nel nostro ordinamento- una regola di responsabilità oggettiva che lo ritenga responsabile di omissioni o carenze organizzative e di vigilanza che non gli appartengono direttamente.
La sentenza n. 19274-11 del Tribunale di Roma, pubblicata il 26/06/2017, prende in considerazione una ipotesi di danno in cui l’errore del singolo medico si inscrive in un contesto in cui le indagini ed i trattamenti, non solo chirurgici, forniti dall’ospedale sono stati deficitari.
Così la sentenza: la responsabilità dell’Ospedale è innanzitutto ad esso imputabile per via del rapporto che si instaura fra il nosocomio ed il paziente fondato sul c.d. contratto di spedalità . Figura elaborata, in modo consolidato, dalla giurisprudenza, che, a seguito della recente l.8.3.2017 n.24 ha ricevuto una nuova e legale configurazione che rende definitivamente acquisito a trecentosessanta gradi il principio della responsabilità diretta della struttura sanitaria (pubblica o privata); nel senso che laddove nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla stessa risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc delle loro condotte dolose o colpose.
Legal Team Sanasanitas