Danno risarcibile nella malpractice sanitaria: La sentenza n. 10424/2019 della S.C. chiarisce i principi di diritto
La sentenza n. 10424/2019 della S.C. richiama principi di diritto relativi ad un danno risarcibile nell’ambito della malpratice sanitaria. Trattasi del danno che ricorre anche quando la “condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull’esito finale, rilevando di converso, “in pejus”, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (Cass n. 5641/2018).
La fattispecie è quella del ritardo diagnostico di una malattia tumorale nel caso in cui l’istruttoria del processo ha accertato che il ritardo diagnostico non ha compromesso chance di guarigione del paziente o, quantomeno, di maggiore (e migliore) sopravvivenza.
La libertà di autodeterminazione nelle scelte di vita: Il valore meritevole di risarcimento secondo la Cassazione
Il bene che, però, viene comunque in rilievo –ed è meritevole di risarcimento in caso di lesione- è la libertà di autodeterminarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito infausto.
In presenza di tali patologie, dunque, i colpevoli ritardi nella diagnosi non si devono limitare a valutare l’insussistente pregiudizio all’integrità fisica del paziente ma si deve anche valutare il “ventaglio” di opzioni con le quali affrontare la prospettiva della fine oramai prossima, ovvero “non solo l’eventuale scelta di procedere all’attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d’indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico in attesa della fine.
La tutela del paziente: La Cassazione e il riconoscimento dei danni non solo fisici
Tutte queste scelte appartengono, ciascuna con il proprio valore e dignità, al novero delle alternative esistenziali (Cass. Sez. 3, Ord. n.7260 del 2018).
A ciò si aggiunga che lo stesso legislatore, negli ultimi anni, è intervenuto per dare rilievo e accordare tutela a tale estrema libertà dell’individuo (Legge n. 38/2010, finalizzata alla tutela e alla promozione della qualità della vita fino al suo termine; Legge n.219 del 2017, che riguarda le disposizioni anticipate di trattamento).
Legal Team Sanasanitas