Responsabilità omissiva del sanitario e linee guida: la sentenza
Una recente Sentenza del Tribunale di Tivoli ribadisce e richiama principi giurisprudenziali della S.C. in caso di fattispecie colpose omissive contestate ai sanitari, specificando altresì il ruolo delle linee guida.
La sentenza in argomento chiarisce che -nell’ambito della responsabilità civile- il nesso di causalità, in assenza di disposizioni specifiche di riferimento, segue i principi regolatori previsti per la causalità penale, ossia le regole desumibili dagli artt. 40 e 41 c.p., con i dovuti adattamenti derivanti dalla diversa finalità della sanzione penale e di quella civile (Cass. civ. S.U. n. 581/2008).
Nesso di causalità nella responsabilità civile: Sentenza 2788/2019 della Cassazione
Nel caso in cui si tratti di valutare se l’evento dannoso sia riconducibile ad una condotta omissiva del soggetto agente, occorre accertare se, sostituendo all’omissione la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato, in assenza di altri fattori causali alternativi, alla luce di canoni di ragionevole probabilità logico-razionale.
Ne deriva che nell’ambito della responsabilità professionale del medico, e consequenzialmente della struttura sanitaria, essendo tenuto il medico ad espletare la propria attività professionale secondo regole di perizia e di diligenza, si può affermare che l’omissione di tale attività sia stata causa dell’evento dannoso laddove, tenendo la condotta doverosa, in assenza di fattori causali alternativi, l’evento non si sarebbe verosimilmente verificato (Cass. civ. n. 16123/2010).
Valutazione del nesso causale nella responsabilità medica: Linee guida e principi giurisprudenziali
É, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del medico avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico- razionale.
In definitiva, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l’evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l’evento dannoso non si sarebbe verificato: valutazione da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l’esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Riparto dell’onere probatorio nel nesso di causalità: Sentenza 2788/2019 della Cassazione
Inoltre, occorre rilevare che l’eventuale presenza di concause che hanno concorso, insieme alla condotta imperita del sanitario, alla produzione dell’evento dannoso, non esclude automaticamente il rapporto di causalità tra la condotta e l’evento, in ragione della regola contenuta nell’art. 41, comma 1 c.p., applicabile anche in sede civile, salvo che non assuma rilevanza assorbente rispetto all’evento concretamente verificatosi (Cass. civ. n. 15991/2011).
Quanto al riparto dell’onere probatorio in relazione al nesso di causalità materiale, si deve ritenere che l’incertezza sul nesso causale vada a discapito del medico-debitore.
Ciò in quanto l’inadempimento non deve essere inteso atomisticamente come mera condotta contraria ai doveri di comportamento, bensì come fatto, costituito da una condotta eziologica-mente connessa all’evento dannoso, che ha impedito il raggiungimento del risultato favorevole promesso al creditore; pertanto, la prova dell’inadempimento include altresì la prova del nesso causale materiale.
Responsabilità medica e linee guida: Ruolo e limiti nell’accertamento di imperizia
Ne consegue che se, all’esito del giudizio, permanga incertezza sull’esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricadrà sul medico e sulla struttura sanitaria.
Inoltre, va evidenziato che nell’ambito della colpa medica, un ruolo peculiare è assunto dalle linee guida dettate dalla comunità scientifica.
Esse costituiscono un nucleo di regole di azione per il medico da cui il Giudice può trarre le regole cautelari rilevanti per il giudizio di colpa, quantomeno nei casi in cui occorra apprezzare l’imperizia del personale medico.
Nondimeno il rispetto, da parte del sanitario, delle linee guida pur costituendo un utile parametro nell’accertamento di una sua eventuale imperizia non esime il Giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta (Cass. civ. n. 11208/2017).
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