Sussiste in capo alla struttura sanitaria l’obbligo di attivarsi tempestivamente, anche a seguito di sole analisi, se il paziente è in pericolo di vita.
Questo è quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 19 gennaio 2018, n. 1251.
La struttura sanitaria ha il dovere accessorio di protezione della salute del paziente e pertanto deve prontamente attivarsi in presenza di una evidente situazione di pericolo di vita.
Nella sentenza in esame, un paziente, già affetto da varie patologie, si sottoponeva, in ospedale, ad analisi del sangue, dalle quali emergeva un livello allarmante di potassio, e, di lì a pochi giorni, moriva di arresto cardiaco per iperpotassiemia, senza che la struttura avesse comunicato l’esito dell’accertamento al medico curante, pur trovandosi il paziente in pericolo di vita.
Il principio di diritto sancito dalla Corte chiarisce che è errato ritenere influente – come ha fatto invece la Corte territoriale – la circostanza per cui il paziente si rivolse all’ospedale non per essere ricoverato bensì per sottoporsi ad analisi del sangue: in ogni caso risulta concluso tra le parti il c.d. contratto di spedalità. «Il comportamento cui è tenuta la struttura ospedaliera, per costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte – aggiunge –, si sostanzia, nell’uno come nell’altro caso, in uno specifico obbligo di prestazione ed in un correlato dovere di protezione del paziente».
Se è vero che non sussiste un indifferenziato obbligo di attivazione dinanzi a qualsivoglia situazione di alterazione dei dati clinici emergente dalle analisi compiute presso una struttura ospedaliera, è vero anche che ciò non vale nell’ipotesi in cui l’alterazione si riveli di gravità tale da mettere a repentaglio la vita stessa del paziente, «onde una tempestiva segnalazione al sanitario competente o al paziente stesso ne possa, sul piano probabilistico, scongiurare l’esito letale conseguente ritardo di comunicazione, ritardo che, ove consumato, si risolve nella violazione del precetto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2».
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