LE TABELLE MILANESI NON RAPPRESENTANO UN FATTO NOTORIO
SENT. CASS. CIV. N. 12288 DEL 15 GIUGNO 2016
Responsabilità – Civile – Risarcimento danni – Ricorso per cassazione – Tabelle milanesi – Irregolare corresponsione delle somme su base tabellare – Onere del ricorrente proporre nel fascicolo i parametri che non sarebbero adeguati per il risarcimento del danno patito – Ricorre – Possibilità per la Corte di Cassazione con riferimento alle menzionate tabelle di fare ricorso al notorio o di procedere alla loro ricerca di sua propria iniziativa – Esclusione
Cod. Proc. Civ. , art. 366 co. 1, n. 6, art. 369 co. 2, n. 4, art. 372 co. 2
Liquidazione del danno
In tema di liquidazione del danno alla persona e con riferimento ai criteri di cui alle cd. Tabelle milanesi, non soddisfa l’onere di autosufficienza di cui all’art. 366, comma primo, n. 6) c.p.c. il ricorso per cassazione che si limiti a riportare le somme di denaro pretese dal ricorrente a titolo risarcitorio in forza delle citate tabelle, senza fare specifica indicazione delle stesse tra i documenti posti a fondamento del ricorso, come prescritto dall’art. 369, comma secondo, n. 4) c.p.c., ed omettendo di indicare puntualmente con quale atto processuale sono state prodotte nel giudizio di merito ed il luogo del processo in cui risultano reperibili, limitandosi, piuttosto, ad un mero generico richiamo ai fascicoli di parte.
Rimane escluso, infatti, per la stessa conformazione del giudizio di legittimità che la Corte, con riferimento alle menzionate tabelle, possa fare ricorso al notorio o debba procedere alla loro ricerca di sua propria iniziativa. Deve ritenersi inoltre precluso al ricorrente “sanare” l’omesso deposito delle tabelle, unitamente al ricorso, mediante successiva comunicazione delle stesse alle controparti ai sensi dell’art. 372, comma secondo, c.p.c., non trattandosi di documenti relativi alla ammissibilità del ricorso.
La sentenza civile n. 12288 del 15 giugno 2016: Le Tabelle milanesi non rappresentano un fatto notorio
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza civile n. 12288 del 15 giugno 2016 in tema di liquidazione del danno alla persona, ha affermato il principio di diritto secondo cui le Tabelle milanesi non rappresentano un fatto notorio. Conseguentemente, qualora le Tabelle milanesi fossero già state acquisite nel giudizio di merito, il ricorrente deve –oltre che indicare puntualmente con quale atto processuale sono state prodotte e il luogo del processo in cui sono reperibili- pure depositarle nel giudizio di legittimità unitamente al ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 369 C.p.c. comma 2 n. 4.
La necessità di depositare le Tabelle milanesi nel ricorso per Cassazione
Pertanto, è da considerarsi insufficiente e generica l’allegazione “seguono i fascicoli di parte dei giudizi di I e II grado con i relativi atti e documenti prodotti”, appunto perché il ricorrente non ha indicato le Tabelle milanesi tra i documenti prodotti a fondamento della impugnazione. Precisa la Cassazione: per la stessa conformazione del giudizio di legittimità, è escluso che la Corte, con riferimento alle menzionate Tabelle, possa fari ricorso al notorio o procedere alla loro ricerca di sua propria iniziativa.
L’effetto preclusivo dell’omissione delle Tabelle milanesi nel giudizio di legittimità
Da ultimo, il Giudice di legittimità ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui alla Cassazione è precluso l’accesso al sindacato di legittimità del vizio ex art. 360 C.p.c. comma 1 n. 3 nel caso in cui il ricorrente non abbia assolto all’onere dimostrativo di avere dedotto la violazione dei criteri di liquidazione del danno delle Tabelle milanesi e di avere depositato copia delle suddette Tabelle al più tardi in grado di appello.
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